Divorzio Breve Senza Avvocato: si può fare?

L’introduzione nel nostro Ordinamento della “Legge n.132 del 2014” ha permesso, a partire dal Dicembre dello stesso anno, alle coppie legalmente sposate, ormai in crisi, e senza la minima possibilità di poter ricostruire il loro rapporto coniugale, di poter separarsi o divorziare senza doversi munire dell’ausilio di un avvocato, direttamente in Comune.

  • La ratio del Legislatore è di ottimizzare tempi e costi della giustizia, basta processi infiniti, dispendiose carte bollate, notifiche e scartoffie varie. Trattasi, tuttavia, di una disciplina speciale subordinata a specifiche condizioni.

Le Condizioni in cui è Fattibile

Il divorzio breve senza avvocato è ammesso solo nel caso siano vigenti, al momento della richiesta, determinate condizioni:

  • si deve trattare di coniugi senza prole e se con prole non vi devono essere minori e se vi sono maggiorenni non si deve trattare di soggetti “incapaci o portatori di handicap”, o comunque non autosufficienti economicamente.
  • Nel caso di prole maggiorenne la proponibilità della domanda al Comune è ammessa solo, laddove, il figlio sia in grado non solo di provvedere ai suoi biosgni primare, ma goda di una disponibilità economica che gli consenta una vita dignitosa;
  • si deve trattare di una sorta di “divorzio consensuale“, i coniugi devono formulare un accordo su tutti gli aspetti della vita post- matrimonio, dagli interessi patrimoniali (assegno divorzile e mantenimento ivi compresi) a quelli strettamente personali;
  • si deve trattare di un divorzio che non preveda “trasferimenti patrimoniali ad effetti reali”, come case, mobilio, macchine ecc…, in tali casi l’accordo non può essere redatto semplicemente in Comune. La coppia dovrà, pertanto, decidere di stipulare o “una scrittura privata” o farsi assistere da un legale in un procedimento di “negoziazione assistita”.

Sede, Procedura e Costi

La procedura di divorzio va espletata o presso la sede del Comune in cui si è contratto il matrimonio o presso la casa comunale, dove risiede, almeno uno dei coniugi. Nello specifico ci si deve rivolgere all’’Ufficio di Stato Civile. Al fine di attivare la procedura di divorzio, i coniugi devono essere in possesso dei seguenti documenti:

  • documenti identificati personali della coppia (carta di identità valida);
  • certificato di “residenza, di matrimonio e stato di famglia”, sostituibili con autocertificazione;
  • copia “conforme” del dispositivo del tribunale, ove si è stata presentata la richiesta giudiziale di separazione o del “decreto di omologa”, laddove la separazione abbia avuto natura consensuale;
  • documento “originale” dell’accordo di separazione per negoziazione assistita.

Il costo della procedura corrisponde al valore bollato di euro 16,00.

La Procedura in Comune

La proponibilità della domanda di divorzio presso la casa comunale può essere subordinata ad una fase preliminare e facoltativa di accettazione della richiesta, si valuta la competenza territoriale e materiale del Comune adito. In altri casi, può essere richiesto di riempire un modulo o di chiamare per fissare un apputamento. Trattasi, come, detto, di fasi facoltative a cui fa seguito la disciplina obbligatoria.

Divorzio Breve Senza Avvocato

Divorzio Breve Senza Avvocato

La procedura di divorzio presso la casa comunale si articola in due incontri:

  1. nel primo colloquio i coniugi si presentano in Comune dinanzi al Sindaco o chi ne fa le veci per sottoscrivere “l’accordo per la separazione”. Redatto l’accordo, la coppia viene invitata a presentarsi per un successivo incontro, in genere, fissato dopo circa 30 giorni. L’obiettivo è di consentire ad entrambe le parti di ragionare sulla strada che stanno intraprendendo, con la possibilità di ritornare sui propri passi, in caso di ripensamento.
  2. nel secondo colloquio i coniugi sono chiamati a confermare quanto statuito al primo colloquio.Si possono verificare due ipotesi: si presentano entrambe le parti che confermando il precedente accordo, perfezionano la procedura di divorzio; si presenta un solo coniuge, l’accordo non si conferma e la procedura di divorzio decade. La decadenza, però, non preclude la riproponibilità della domanda di fronte allo stesso organo pubblico, in qualsiasi momento.

Rettifica degli accordi

I coniugi hanno la facoltà di rettificare gli accordi di divorzio presso il Comune, alle stesse e medesime condizioni a cui è sottoposta la proponibilità iniziale della domanda di divorzio presso la casa comunale:

  1. assenza di prole under 18 o se over 18 non devono essere soggetti incapaci o portatori di “handicap”;
  2. gli accordi non devono prevedere “il trasferimento di beni patrimoniali ad effettii reali“.

La rettifica si svillupa, al pari procedura di avviamento della domanda iniziale di divorzio, su due incontri presso la casa comunale. La documentazione originale è sostituita dalla consegna di un’autocertificazione. La procedura di rettifica degli accordi ha un costo esiguo di 16,00 pari al valore della marca da bollo.

Tempistiche

a procedura di divorzio breve presso il Comune è subordinata ad un “termine iniziale” si tratta del tempo che deve intercorrere affinchè un atto giuridico propeudetico al divorzio, in tal caso la separazione, assuma efficacia giuridica.
Si distinguono due termini:
a) sei mesi dall'”omologa di separazione consensuale”;
b) 12 mesi dal dispositivo di “separazione giudiziale”.

Leave a Reply